Cassation court dismisses appeal as merely repetitive of already decided arguments regarding home detention request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for home detention substitution, but the court found her arguments were merely repetitive of those already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the court ruled that no new elements of novelty existed in the defense memorandum to warrant further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 617 c.p.p.; Art. 624-bis c.p.; The appeal is inadmissible when its sole grounds are a mere reproduction of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without introducing any new elements of novelty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOJANOVIC BRIGITA nato il 25/05/1996 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Stojanovic Brigita ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il rigetto della richiesta di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 9 e 10); Considerato che la memoria difensiva trasmessa a sostegno della ammissibilità del ricorso non introduce elementi di novità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07