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Ordinanza — n. 7761/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic, non-specific grounds violating procedural law requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7761/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued against a conviction for aggravated theft of electricity, but her grounds were deemed too generic and lacking specific legal elements. The court ruled that the appeal failed to meet statutory requirements for identifying specific grievances, preventing the appellate judge from exercising proper review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. e) e d) c.p.p.; An appeal must specify the exact legal and factual grounds for the challenge; generic or stylistic objections without specific elements are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds procedural law specificity requirement art 581 c.p.p. danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. e) e d) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVO CONCETTA nato a PALERMO il 06/01/1945 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Schiavo Concetta ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, nel rito abbreviato, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di furto pluriaggravato di energia elettrica; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizio di inosservanza della legge penale e mancanza di una motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità è estremamente generico e puramente "di stile", perché - privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

e) e d) cod. proc. pen. - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata articolata e logicamente corretta in relazione a diversi capi d'imputazione, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il