Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and indeterminate grounds lacking specific legal elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mistretta Valentina Anna inadmissible. The appellant argued that the lower court's judgment lacked proper motivation and violated the law regarding liability, but the court found these grounds extremely generic and indeterminate. Consequently, the appeal failed to meet the specific requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the appellate court from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) e d) c.p.p.; The grounds for cassation must be specific and indicate the elements underlying the criticism, rather than being general or indeterminate assertions.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISTRETTA VALENTINA ANNA nato a PALERMO il 26/07/1988 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Mistretta Valentina Anna ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per i delitti di cui agli artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui si lamenta mancanza della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità - è estremamente generico se non del tutto indeterminato e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) e d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata articolata e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 07/0