Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation and violation of law claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Lo Presti inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment lacked proper motivation and violated the law regarding his criminal responsibility. The court rejected this claim as generic and ungrounded, noting that the lower court had already thoroughly addressed the issues and that factual evaluation remains the exclusive domain of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the complaint regarding lack of motivation is merely generic and does not specify the exact points of law violated, or if it fails to demonstrate a specific error in the application of law.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI GIOVANNI nato a PALERMO il 28/04/1967 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; N r Rilevato che Lo Presti Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per i delitti di cui agli artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen., con la recidiva specifica; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui si lamenta mancanza della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità - è generico - perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla pronuncia della Corte territoriale (pag.3), peraltro in doppia conforme - e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato - sotto il profilo della congruità e della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica e logica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per l'affermazione di responsabilità, esulando dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,