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Ordinanza — n. 7756/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and procedural violation of statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7756/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Adam Jasari inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court violated procedural law by reclassifying the crime and failed to address all defenses, but the court found these grounds generic and unsupported by the record. Consequently, the court refused to examine the appeal on merits, citing the statutory time limit for raising prescription as a bar to further review.

Regesto Legislator

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Art. 129, 609 c.p.p.; Art. 707 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are generic and indeterminate, and the court cannot examine the merits of the appeal ex officio if the statutory time limit for raising prescription has passed.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic and indeterminate grounds prescription time limit reclassification of crime procedural violation penalty contraffazione di merci bene sequestrato inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 609 comma 2 c.p.p.
Art. 707 c.p.
pen., l'estinzione del reato di cui all'art. 707 cod.
artt. 707 cod. pen
art. 707 cod. pen
pen., l'estinzione del reato di cui all'art. 707 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci
SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv.
SS.UU. n. 32 del 2000, De Luca
266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, De Luca, Rv.
SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera
217266; SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera, Rv.219531; SS.UU.
SS.UU. n.23428 del 2005, Bracale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JASARI ADAM nato il 24/03/1977 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Adam Jasari ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Lecce, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 477,482 e 489 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge processuale penale perché il fatto ritenuto in sentenza sarebbe diverso da quello contestato — è manifestamente infondato, perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, dal momento che la sentenza impugnata ha operato mera riqualificazione giuridica del fatto contestato nel capo d'imputazione, in linea con l'orientamento interpretativo di questa Corte, espressamente richiamato;

Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità sull'assunto che i giudici di appello non avrebbero esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione - è del tutto generico ed indeterminato e non consente a questa Corte di esercitare il sindacato di competenza; Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione precluda la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato di cui all'art. 707 cod. pen. per intervenuta prescrizione (cfr.

SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, De Luca, Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, Bracale, Rv.231164). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 07 febbraio 2024 Il c p\pvestensore Ì