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Ordinanza — n. 7755/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7755/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Marcellino Cosimo Valerio against the Lecce Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a violation of the Penal Code regarding the application of Article 54, but the court found the grounds generic and merely repetitive of previous rulings. Consequently, the court refused to exercise its supervisory power, ruling that the appeal lacked the necessary specificity to warrant further examination.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 54 cod. pen.: An appeal must be specific and not merely repetitive of prior censure; generic grounds preclude the court from exercising its supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive censure Art. 360 c.p.p. Art. 54 cod. pen. lack of specificity supervisory power falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 54 cod. pen.
pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di inosservanza della legge penale e della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 54 cod.
art. 54 cod. pen
pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di inosservanza della legge penale e della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 54 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCELLINO COSIMO VALERIO nato a NOVOLI il 21/05/1972 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Marcellino Cosimo Valerio ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del locale g.u.p. del tribunale, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 495 e 61 n. 11 quater cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di inosservanza della legge penale e della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen., e generico - perché puramente riproduttivo di censure già respinte, con motivazione congrua ed ineccepibile in questa sede, dalla Corte territoriale (pag.1) - e nel complesso anche indeterminato nell'esposizione, non consentendo a questa Corte di esercitare il sindacato di competenza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07