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Ordinanza — n. 7753/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for attempted theft, citing lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7753/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Raffaele Campanile inadmissible, rejecting his challenge to the second-instance conviction for attempted theft. The appellant argued that the court failed to apply substitute penalties under the Cartabia reform and improperly assessed aggravating circumstances, but the court noted these issues are matters of judicial discretion reserved for the trial phase. Consequently, the court upheld the original judgment, emphasizing that the lower court's reasoning regarding the criminal context and the presence of a third party was sufficient and not subject to review at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 624, 625 n. 2 e n. 5, 61 n. 6 cod. pen.: The Court of Cassation holds that appeals challenging the discretionary application of substitute penalties or the assessment of aggravating circumstances are inadmissible in the legality phase, as such evaluations belong exclusively to the judge of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal legality phase substitute penalties Cartabia reform judicial discretion attempted theft aggravating circumstances tentata truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n. 2 cod. pen.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta mancanza della motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.
Art. 625 n. 5 cod. pen.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta mancanza della motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.
Art. 61 n. 6 cod. pen.
Art. 385 cod. pen.
Art. 61 n. 2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni
pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex nnultis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANILE RAFFAELE nato a NAPOLI il 09/09/1972 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che ricorre Campanile Raffaele avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Napoli Nord, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto in concorso di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e n. 5, 61 n. 6 cod. pen., di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen., di cui agli artt. 385 e 61 n. 2 cod. pen.;

Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia un vizio di inosservanza della legge penale e di norme processuali previste a pena di invalidità, in relazione alla esclusione della applicazione delle pene sostitutive previste dalla c.d. riforma Cartabia - non è consentito in sede di legittimità e risulta manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato ma rientra nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice.

Invero, in riferimento alle citate sanzioni, questa Corte ha precisato che «la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex nnultis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01); che la sentenza impugnata - pag. 7 - ha congruamente motivato il diniego della sostituzione, avuto riguardo al contesto profondamente malavitoso in cui le condotte sono maturate;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta mancanza della motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. - è generico - perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla pronuncia della Corte territoriale (pag. 5) - e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato in relazione alla sicura presenza di una terza persona nella consumazione del reato di furto e che non sono consentite, in questa sede, sollecitazioni volte alla semplice rivalutazione del materiale probatorio, la cui elaborazione è di competenza esclusiva del giudice del merito; \ Osservato che il terzo motivo, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i1,07 febbraio 2024 Il co