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Ordinanza — n. 7752/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7752/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7752/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FLORIANI DYLAN nato a CITTADELLA il 28/08/1993 FLORIANI JOSHUA nato a BOVOLONE il 13/02/1992 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Floriani Dylan e Floriani Joshua, con distinti atti, ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, che ha ratificato il concordato sulla pena da loro proposto ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56 e 624 bis cod. pen. e 337 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7752/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56 e 624 bis cod. pen. e 337 cod. pen.;

Parole chiave

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concorso materiale di reati revisione della sentenza penale adeguamento della pena pena convenzionale controllo della commisurazione della pena reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata, non è consentito in sede di legittimità, perché in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FLORIANI DYLAN nato a CITTADELLA il 28/08/1993 FLORIANI JOSHUA nato a BOVOLONE il 13/02/1992 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Floriani Dylan e Floriani Joshua, con distinti atti, ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, che ha ratificato il concordato sulla pena da loro proposto ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56 e 624 bis cod. pen. e 337 cod. pen.;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata, non è consentito in sede di legittimità, perché in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso