Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding generic mitigating circumstances in criminal sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a lack of reasoning concerning the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued the lower court failed to consider all favorable elements, but the court noted the first-instance judgment provided sufficient motivation by referencing only decisive factors. Consequently, the appeal was rejected as legally impermissible under the principle that judges need not address every single argument presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it challenges the denial of generic mitigating circumstances on the ground of insufficient reasoning, as the court of first instance need only address the decisive elements.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIO SAMUEL EROS nato a RIMINI il 06/06/1990 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che ricorre Samuel Eros Maggio avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Rimini, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. e 61, 707 cod. pen.;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia una carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbraio 2024 Il consiglr estensore Il Preside