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Ordinanza — n. 7748/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to specific and general mitigating circumstances not being properly recognized by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7748/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower courts failed to recognize non-punishability under Article 131-bis and generic mitigating circumstances, claiming logical flaws in their reasoning. The court rejected these claims, ruling that the first ground was merely a complaint on facts requiring a re-evaluation by the trial judge, while the second ground was unfounded because the lower court adequately referenced the decisive elements in its decision.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or deny specific mitigating circumstances based on mere complaints, as such tasks belong exclusively to the court of first instance which must provide a congruent reference to the decisive elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal Article 131-bis generic mitigating circumstances Court of Cassation factual re-evaluation uso di false generalità identificazione credibile pseudonimo

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia una manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 495 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia una manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUIRINI DANIEL nato a CARPI il 20/08/1986 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Daniel Quirini ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Rimini, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie di cui all' art. 495 cod. pen.;

Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia una manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.,è aspecifico - perchè non si confronta con le argomentazioni puntualmente e non illogicamente svolte, sul punto, dalla Corte territoriale a riguardo delle significative modalità illecite della condotta (pag.3)- e non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che richiedono alla Corte di Cassazione una rivalutazione delle modalità stesse e delle sue forme di manifestazione, compito riservato al giudice di merito;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il Presid