Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging generic mitigating circumstances denial at final instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Yu Zhichao's appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court failed to apply specific procedural articles, but the Court held that such challenges are not permitted in final instance proceedings. The decision rests on the principle that appellate courts need only review the reasoning for logical flaws, not re-evaluate every factual element considered by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125 cod. proc. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible in final instance proceedings, as the appellate court need only verify the absence of logical errors in the first instance judgment's reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YU ZHICHAO nato il 01/07/1988 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Yu Zhichao ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Prato, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato di furto in abitazione di cui agli artt. 56,110, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen.;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e procedurale in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 62 bis cod. pen. con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbraio 2024 Il don'sigliere estensore Il Presidente