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Ordinanza — n. 7667/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing as manifestly unfounded due to lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7667/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Cherif Mohamed inadmissible, ruling it manifestly unfounded. The defendant challenged the sentencing order for drug trafficking, arguing a lack of motivation, but the court noted that appeals against sentencing on request are strictly limited to specific grounds like legal qualification errors or penalty illegality. Since the appellant offered no concrete evidence and failed to meet these narrow statutory requirements, the court dismissed the request and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing on request are admissible only for specific grounds such as legal qualification errors or penalty illegality; appeals lacking these grounds are manifestly unfounded and inadmissible.

Parole chiave

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appeal against sentencing request for sentencing manifestly unfounded inadmissible appeal drug trafficking penalty motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è manifestamente infondato: secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorrente non ha allegato nessun concreto elemento a suo favore; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorrente non ha allegato nessun concreto elemento a suo favore; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERIF MOHAMED nato il 03/12/1993 avverso la sentenza del 04/10/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 41435/23 Rilevato che a Cherif Mohamed è stata applicata dal Tribunale su concorde richiesta delle parti la pena di legge per la detenzione a fini di cessione di oltre un chilo di cocaina e di 3 chili di hashish; Rilevato che l'imputato con un unico motivo di ricorso lamenta l'assenza di motivazione; Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato: secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato che il ricorrente non ha allegato nessun concreto elemento a suo favore; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente