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Ordinanza — n. 7666/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address key evidence and substantive facts regarding false invoices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7666/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by five defendants inadmissible. The appellants argued procedural violations and flaws in the lower court's reasoning regarding subjective and objective elements of responsibility. The court rejected these claims because the first-instance judgment properly considered the confession of the co-defendant Luigi Pellegrini alongside external financial investigations by the Guardia di finanza, rendering the appeal's arguments insufficient to challenge the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must directly confront the specific facts and evidence relied upon by the lower court; failure to address the confession of a co-defendant and corroborating financial investigations renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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false invoices cassation appeal inadmissibility co-defendant confession financial investigations procedural violation Cassa delle ammende fatture fittizie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debba essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debba essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANEA VIOREL nato il 31/01/1980 MICODAN CATALIN DANIEL nato il 29/02/1980 NEACSU MITICA VLADUT nato il 01/01/1978 CRETU CIPRIAN nato il 09/02/1976 CRETU LUCIAN nato il 14/04/1978 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 41327/23 Rilevato che Viorel Manea, Catalin Daniel Micodan, Mitica Vladut Neacsu, Lucian Cretu, Ciprian Cretu sono stati condannati alle pene di legge con l'abbreviato per violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000;

Rilevato che gli imputati ricorrono per cassazione sulla base di un unico motivo per violazione di norme processuali e vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, sia con riferimento all'elemento soggettivo che oggettivo; Rilevato che il motivo non si confronta con la decisione che ha valorizzato non solo le dichiarazioni di Luigi Pellegrini, il quale ha ammesso che, dopo la cessazione della sua attività e le conseguenti difficoltà economiche, si era accordato con i titolari delle ditte al fine di emettere le false fatture per operazioni inesistenti con un compenso variabile tra il 4% e il 5% dell'importo delle stesse, ma anche i riscontri esterni costituiti dalle indagini e dalle verifiche della Guardia di finanza analiticamente riportate nelle sentenze di merito;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debba essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.