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Ordinanza — n. 7663/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7663/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7663/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNGA ERGYS nato il 30/07/1989 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA.Alet-e-avvtucratte-p-arti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Brunga Ergys, condannato per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena ritenuta di giustizia, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata verifica della assenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7663/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena ritenuta di giustizia, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata verifica della assenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;

Parole chiave

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motivazione sufficiente rinuncia alla motivazione presupposti legali giusto motivo censura formulata in modo carente concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNGA ERGYS nato il 30/07/1989 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA.Alet-e-avvtucratte-p-arti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Brunga Ergys, condannato per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
309 del 1990, alla pena ritenuta di giustizia, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata verifica della assenza di cause di non punibilità di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., articolando un motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata verifica della assenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNGA ERGYS nato il 30/07/1989 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA.Alet-e-avvtucratte-p-arti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Brunga Ergys, condannato per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena ritenuta di giustizia, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata verifica della assenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;

Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché non contiene alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente