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Ordinanza — n. 7660/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of statutory grounds for challenging sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7660/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Pellegrino Angelo Antonio inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued that the sentencing motivation was flawed, but the court found these complaints did not fit the specific catalog of allowable objections under the relevant criminal procedure code. Consequently, the appeal was rejected because the grievances raised were legally impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals regarding sentencing motivation are inadmissible if they do not fall within the statutory catalog of permissible grounds for objection.

Parole chiave

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criminal procedure appeal sentencing motivation inadmissible appeal statutory catalog procedural defect alleggerimento della pena commisurazione della pena per stupefacenti adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; i/\ ., Rilevato che Pellegrino Angelo Antonio, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. per il reato di cui all'art.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi di ricorso, deduce, sia nel primo che nel secondo, il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena;
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché le censure proposte, contestando la motivazione in ordine alla congruità della pena applicata, sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO ANGELO ANTONIO nato a CATANIA il 28/10/1977 avverso la sentenza del 28/09/2023 del GIP TRIBUNALE di PADOVA--daterenrsistratt5.a#.i;. udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; i/\ ., Rilevato che Pellegrino Angelo Antonio, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi di ricorso, deduce, sia nel primo che nel secondo, il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena;

Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché le censure proposte, contestando la motivazione in ordine alla congruità della pena applicata, sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente