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Ordinanza — n. 7658/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7658/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7658/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MICELI PIETRO nato a GENOVA il 05/01/1981 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 41104/23 Rilevato che Pietro Di Miceli è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (coltivazione di cannabis, capo A, e detenzione a fini di spaccio di cocaina e marijuana, capo B); Rilevato che l'imputato eccepisce con un unico motivo di ricorso il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7658/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria lacune probatorie prova dell'indigenza verosimiglianza della persecuzione carenza di legittimazione inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MICELI PIETRO nato a GENOVA il 05/01/1981 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 41104/23 Rilevato che Pietro Di Miceli è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (coltivazione di cannabis, capo A, e detenzione a fini di spaccio di cocaina e marijuana, capo B); Rilevato che l'imputato eccepisce con un unico motivo di ricorso il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità;

Rilevato che il motivo è generico e fattuale: l'imputato lamenta che la Corte territoriale aveva ignorato le prove prodotte in merito al lavoro da artigiano e aveva ritenuto la sua responsabilità sulla base dell'agendina e del materiale confezionato, mentre i Giudici di merito hanno valutato le prove della difesa e le hanno ritenute, con argomenti logici e razionali, insufficienti a ribaltare la condanna, dal momento che l'imputato non aveva provato che i nomi dell'agendina fossero collegati all'attività di artigiano; Rilevato che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, R v. 284556-01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consiglie e e t nsore Il P