Italian Supreme Court dismisses appeal claiming failure to specify drug possession type due to settlement waiver.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the parties' agreement on settlement points constituted a waiver of further grievances. The appellant, Thabit Moad, argued the lower court failed to specify the type of drug possession or transfer underlying the base sentence, citing Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such arguments were waived by the settlement, as exceptions only apply to illegal sentencing or defects in consent, neither of which were present here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An agreement on settlement points implies a waiver of further grievances in the appeal, except for illegal sentencing or defects in consent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THABIT MOAD nato il 20/06/1994 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO Ldato avviso alle parti; lt udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Moad Thabit, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. per non avere la Corte di merito specificato a quale ipotesi di detenzione o di cessione di sostanza stupefacente si riferisce la pena base con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.