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Ordinanza — n. 7652/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7652/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7652/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO NICOLA PIETRO nato a TRAMONTI il 29/06/1945 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOI dato avviso alle par-g; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 41031/23 Rilevato che a Nicola Pietro Giordano è stata applicata in appello su concorde richiesta delle parti la pena di legge per il reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato eccepisce con un unico motivo di ricorso il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità e al calcolo della pena;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7652/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato: in tema di cosiddetto "patteggiamento in appello", come reintrodotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, né sulla qualificazione del fatto, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ad es.

Parole chiave

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concorso di motivi di sospensione revoca del concordato rinuncia alla motivazione condono delle spese procedurali rinuncia alla concessione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
274522); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO NICOLA PIETRO nato a TRAMONTI il 29/06/1945 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOI dato avviso alle par-g; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 41031/23 Rilevato che a Nicola Pietro Giordano è stata applicata in appello su concorde richiesta delle parti la pena di legge per il reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato eccepisce con un unico motivo di ricorso il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità e al calcolo della pena;

Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato: in tema di cosiddetto "patteggiamento in appello", come reintrodotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, né sulla qualificazione del fatto, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ad es.

Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden