Italian Court dismisses appeal for tax evasion due to lack of specific intent and factual errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Sorti Massimo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for specific intent regarding tax evasion charges but failed to provide specific criticisms of the lower court's findings. The court rejected these arguments as mere complaints lacking legal merit and attempting to re-evaluate evidence already properly assessed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in Italy must contain specific legal criticisms of the lower court's reasoning; mere complaints about factual findings or requests for re-evaluation of evidence without specific grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORTI MASSIMO nato a SASSARI il 03/12/1965 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; / / /7 Rilevato che Sorti Massimo, condannato per i reati di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, articolando un motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei fatti e, in particolare, del dolo specifico; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la Corte d'appello, a fondamento dell'affermazione di responsabilità, ha evidenziato:
a) con riferimento al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, che l'imputato non solo non ha presentato la dichiarazione fiscale dovuta per il volume di affari dell'anno 2017, ma non ha nemmeno effettuato alcun pagamento, né intrapreso alcuna iniziativa volta a regolarizzare la situazione debitoria, ad esempio mediante l'attivazione di istituti su base conciliativa e rateazione;
b) con riferimento al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, che l'imputato ha consegnato solo documentazione frammentaria, omettendo di fornire gran parte dei libri, registri e documenti relativi agli anni in verifica; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi