Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic censure and lack of specific factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Riccardo Stringaro inadmissible, rejecting his claims regarding the assessment of responsibility and the excessive sentencing. The court found the lower court's reasoning sound, noting that the defendant possessed 964 doses of marijuana hidden in a vehicle rather than for personal use, and that no mitigating circumstances warranted a reduction below the statutory minimum. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the censure is generic and re-evaluative, lacking specific grounds to challenge the factual findings or the application of the law by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRINGARO RICCARDO nato a ANDRIA il 16/08/1980 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 41018/23 Rilevato che Riccardo Stringaro è stato condannato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (così riqualificato il fatto dalla Corte territoriale), per la violazione della legge armi e per la ricettazione; Rilevato che l'imputato eccepisce con il primo motivo di ricorso il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità e per la mancata applicazione dell'art. 75, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e con il secondo motivo il vizio di motivazione per eccessiva quantificazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che la dichiarazione di astensione del difensore non opera trattandosi di udienza camerale non partecipata; Rilevato che le censure sollevate sono generiche e rivalutative: i Giudici di merito hanno accertato che l'imputato deteneva marijuana per 964 dosi, nascosta, per la maggior parte, sotto il sedile posteriore di un veicolo all'interno del capannone, invece che nel camper adibito ad alloggio, per minima parte, nel bagagliaio dello stesso veicolo e sotto un bancale; l'amico era a conoscenza di questi luoghi per aver ammesso di aver consumato stupefacente in compagnia ; l'imputato aveva allegato, ma non provato la disponibilità sufficiente di reddito per acquistare tanto stupefacente; la veloce deteriorabilità della marijuana portava a escludere l'uso esclusivamente personale, tenuto conto che l'imputato non era iscritto al SERT;
Rilevato, quindi, che non illogicamente i Giudici di merito hanno escluso l'uso solo personale dello stupefacente; Rilevato che le circostanze attenuanti generiche sono state negate, dal momento che non vi erano elementi favorevoli di valutazione e che la pena base per gli stupefacenti era stata calcolata in anni uno di reclusione, inferiore quindi al medio edittale, per cui non v'è necessità di una soverchia motivazione (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01); Rilevato, quindi, che la decisione è immune da censure; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dellThammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Liberati