Cassation court dismisses appeals for lack of manifest illogicality, ruling factual grievances inadmissible in review proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by the Virgillito and Quaranta parties inadmissible due to a lack of manifest illogicality. The appellants argued that the lower court erred in imposing criminal liability despite missing invoices, but the court found their complaints merely reproduced facts already rejected with a sound merit evaluation. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on factual grievances lacking manifest illogicality are inadmissible in review proceedings, as the court of merit's evaluation is not subject to censure unless clearly unreasonable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VIRGILLITO GIUSEPPE ANDREA nato a MILANO il 16/03/1977 VIRGILLITO GAETANO nato a MILANO il 07/02/1955 QUARANTA MARIA GRAZIA nato a PATERNO' il 30/03/1952 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che i ricorsi promosso nell'interesse di Andrea Giuseppe Virgillito, Gaetano Virgillito e di Maria Grazia Quaranta, che deducono tutti il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità nonostante la mancanza delle fatture, sono inammissibili in quanto, lungi dall'evidenziare profili di illogicità manifesta emergenti dal provvedimento impugnato, articolano;Iemere doglianze in punto di fatto, peraltro meramente riproduttive di censure che la sentenza impugnata ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - avendo la Corte di merito ribadito l'insistenza delle operazioni fatturate sia dalle anomalie delle fatture - come puntualmente elencate a p. 22 della sentenza di primo grado - sia dagli accertamenti effettuati dagli operanti, i quali hanno verificato, in capo a tutte le società emittenti, l'assenza di dipendenti e di idonea organizzazione produttiva; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibilq i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.