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Ordinanza — n. 7648/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints lacking manifest illogical reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7648/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pan Qiangguang inadmissible, ruling it constituted mere complaints rather than arguments demonstrating manifest illogical reasoning. The court found the lower court's factual assessment regarding the falsity of invoices and the fictitious nature of suppliers was not subject to review in this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of complaints without demonstrating manifest illogical reasoning in the lower court's factual evaluation, which cannot be reviewed in a jurisdictional proceeding.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifest illogical reasoning factual assessment review jurisdictional proceeding limits mere complaints rejection fatture fittizie falsificazione di valori di bollo ufficiali azione creditoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
7-9 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
7-9 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAN QIANGGUANG nato il 14/01/1979 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di Qiangguang Pan, che deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto, lungi dall'evidenziare profili di illogicità manifesta emergenti dal provvedimento impugnato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, tese a una rilettura del materiale probatorio e peraltro meramente riproduttive di censure che la Corte di merito ha rigettato con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - avendo ribadito la falsità delle fatture indicate nella dichiarazione sulla base della natura fittizia dei fornitori, della genericità e dell'identità delle fatture, dell'irreperibilità dei soggetti (cfr. p. 7-9 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.