Criminal appeal dismissed for mere complaints; facts and sentencing reviewed by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal fees and a fine. The appellant argued against the conviction under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Law and the sentencing, but the lower court's factual findings regarding drug quantities and the defendant's financial status were deemed non-censurable. Consequently, the court rejected the claims as mere complaints lacking legal merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990; Appeals based on mere factual complaints or non-censurable errors in the lower court's assessment of drug trafficking intent and sentencing are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHALI ILIE ALEXANDRU nato il 22/10/1993 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso promosso nell'interesse di Ilie Alexandru Mihali, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro meramente riproduttive di censure che la sentenza impugnata ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - avendo la Corte di merito ribadito la destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato sulla base sia dell'elevato numero di dosi ricavabili, 120 per la marijuana e 2.004 per l'hashish, sia delle precarie condizioni economiche dell'imputato, incompatibili con un acquisto per uso esclusivamente personale (cfr. p. 5 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile, avendo la Corte di merito ribadito la congruità della pena, superiore al minimo ma inferiore al medio edittale, valutando, in maniera assai analitica e puntuale (cfr. p. 8 della sentenza impugnata), gli indici ex art. 133 cod. pen., quali le modalità esecutive della condotta, l'elevata grado di purezza dello stupefacente, l'intensità del dolo e i precedenti specifici di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024