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Ordinanza — n. 7644/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere complaint regarding drug trafficking conviction facts and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7644/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling it constituted mere complaints rather than valid legal arguments. The appellant challenged the conviction for drug trafficking and the application of recidivism, but the lower court's factual assessment was deemed logically sound and free from error. Consequently, the court rejected the claim that the decision violated the law or lacked proper reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 533 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of complaints regarding facts or sentencing that do not demonstrate a violation of law or a logical flaw in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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drug trafficking conviction recidivism assessment inadmissible appeal factual reasoning error Italian criminal procedure detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 533 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
escluso la derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 99 c.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO VITO nato a FOGGIA il 09/10/1987 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di Vito Caputo, che, con due motivi strettamente collegati, e quindi esaminabili congiuntamente, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 533, cod. proc. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 99 cod. pen. e il correlativo vizio di motivazione, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro meramente riproduttive di censure che la sentenza impugnata ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - avendo la Corte di merito, con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici:

1) ribadito la destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato sulla base del rinvenimento della sostanza stupefacente, unitamente al materiale atto al confezionamento della dosi e al bilancino di precisione, evidenziando che, anche a voler ritenere credibile la prospettazione difensiva, secondo cui l'imputato aveva detenuto la sostanza per un'intera giornata, ciò certamente non integra una connivenza non punibile (cfr. p. 4 della sentenza impugnata);

2) escluso la derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base dell'ingente quantitativo di sostanze detenute, da cui potevano trarsi un numero di dosi medie superiore a mille, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076);

3) ribadito sia la sussistenza dei presupposti per la recidiva, in considerazione del precedente penale specifico, sicché il nuovo reato, in maniera certamente non logicamente implausibile, è stato ritenuto sintomatico di una spiccata pericolosità sociale, sia il giudizio di bilanciamento delle circostanze, attesa la concreta gravità della condotta; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio