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Ordinanza — n. 7642/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as confession was made after police evidence and defendant evaded arrest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7642/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Filograno Nicola inadmissible due to manifestly unfounded legal arguments. The defendant argued for generic mitigating circumstances, but the appellate court correctly noted his confession occurred after significant police evidence was gathered and he had previously evaded arrest. Consequently, the court rejected the claim that the sentencing was arbitrary or unmotivated.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 600 c.p.p.: A confession obtained after the acquisition of substantial investigative evidence and in the context of prior escape from arrest does not constitute a valid ground for generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances confession timing police evidence acquisition evading arrest appeal inadmissibility sentencing justification Cassazione Roma imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILOGRANO NICOLA nato a BARI il 05/06/1979 avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO A'1 ; Rilevato che Filograno Nicola, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; Considerato che il precisato motivo espone censure manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché ha negato le circostanze attenuanti generiche, in particolare rappresentando che la confessione è intervenuta a fronte di elementi già acquisiti di estrema rilevanza (attività di osservazione, perquisizione e sequestro della polizia giudiziaria e sommarie informazioni assunte dagli acquirenti), e che l'imputato, nel corso del procedimento, si è sottratto alla misura degli arresti domiciliari rendendosi responsabile del reato di evasione, riportando per questa imputazione condanna anche in appello;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente