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Ordinanza — n. 7641/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7641/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7641/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMAIUOLO PIETRO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 03/05/1987 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di Pietro Tomaiuolo, che deduce la violazione dei legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile perché totalmente generico, essendo articolato in proposizioni astratte, che non si correlano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, con un percorso argomentativo privo di profili di illogicità manifesta, ha ribadito la congruità della pena inflitta alla luce sia del dato ponderale della cocaina sequestrata, pari a quasi 60 gr. di principio attivo, corrispondenti a 346 dosi medie giornaliere, sia dei plurimi precedenti penali di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7641/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda commisurazione della pena per traffico di stupefacenti pene e misure gravità della pena pena complessiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
di principio attivo, corrispondenti a 346 dosi medie giornaliere, sia dei plurimi precedenti penali di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMAIUOLO PIETRO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 03/05/1987 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di Pietro Tomaiuolo, che deduce la violazione dei legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile perché totalmente generico, essendo articolato in proposizioni astratte, che non si correlano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, con un percorso argomentativo privo di profili di illogicità manifesta, ha ribadito la congruità della pena inflitta alla luce sia del dato ponderale della cocaina sequestrata, pari a quasi 60 gr. di principio attivo, corrispondenti a 346 dosi medie giornaliere, sia dei plurimi precedenti penali di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.