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Ordinanza — n. 7640/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaints lack specificity and violate admissibility rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7640/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific legal criticism regarding the qualification of the drug offense. The appellant argued for a different legal classification of the cocaine possession, but the court found the grievances were merely factual complaints reproducing arguments already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility in a court of law.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.: Appeals must contain specific legal criticism; mere complaints reproducing facts already adjudicated without new legal arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility specificity requirement court of law drug possession legal criticism imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
309 del 1990, invece che a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMATTEO MARIO nato a FOGGIA 1116/07/1988 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; /f." I Rilevato che Dimette° Mario, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena ritenuta di giustizia, articolando un motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;

Considerato che il precisato motivo espone censure prive di specificità e comunque non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché deve escludersi la lieve entità del fatto, evidenziando, in particolare, che la cocaina nella disponibilità dell'indagato aveva non solo un peso di circa 105 grammi, ma, soprattutto un elevato grado di purezza, pari all'85,18 %, sì che da essa potevano ricavarsi almeno 562 dosi medie singole.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente