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Ordinanza — n. 7639/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic lack of motivation regarding drug trafficking conviction and sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7639/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nicola Apuzzo inadmissible due to a generic and unsupported challenge to the lower court's reasoning. The appellate court had confirmed a conviction for trafficking 0.14 grams of crack cocaine, imposing a sentence based on the defendant's negative personality and the continuation of the crime. The Supreme Court rejected the appeal because the criticism of the motivation was too broad and not anchored in the specific case files.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on a generic lack of motivation is inadmissible when the lower court's reasoning is sufficiently grounded in the case facts and statutory criteria, as seen in the assessment of the defendant's personality and the nature of the drug trafficking offense.

Parole chiave

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generic lack of motivation drug trafficking conviction criminal appeal inadmissibility negative personality assessment procedural costs award sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01);
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APUZZO NICOLA nato a TORRE ANNUNZIATA il 01/08/1987 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 40869/23 Rilevato che Nicola Apuzzo è stato condannato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputato con un unico motivo di ricorso contesta il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità e alla pena; Rilevato che si tratta di censura estremamente generica e comunque disancorata dagli atti processuali: i Giudici di merito hanno accertato che l'imputato aveva ceduto lo stupefacente caduto in sequestro, pari a 0,14 grammi di crack, verso il corrispettivo di 20 euro, nonostante ‘t9/544- agli arresti domiciliari, e che l'acquirente, perfettamente consapevole di tale sua condizione, si recava una volta ogni quindici giorni nell'atrio dell'abitazione dell'imputato a ritirare lo stupefacente;

Rilevato, quanto alla pena, che la Corte territoriale ha motivatamente confermato la statuizione del primo grado, riconosciuta la continuazione e le generiche equivalenti alla recidiva qualificata, nella misura di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa, perché ha apprezzato le modalità del fatto e la negativa personalità del prevenuto cui, quindi, non ha accordato le pene sostitutive; Rilevato che si tratta di pena inferiore al medio edittale per cui non è necessaria una motivazione ulteriore rispetto al riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C