Criminal appeal dismissed for mere complaint regarding lack of exemption recognition under Art. 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it consisted solely of complaints regarding the failure to recognize an exemption under Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued that the lower court's assessment of the offense's particular triviality was flawed, but the appellate court had already rejected these factual arguments with a non-manifestly illogical evaluation. Consequently, the court ruled that the appeal offered no new grounds for review and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal based on mere complaints regarding the recognition of an exemption is inadmissible if it reproduces facts already rejected by the territorial court with a non-manifestly illogical assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGISTRO ANTONIO nato a PESCARA il 30/01/1978 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di Antonio Magistro, che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di censure che la Corte territoriale ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica — e quindi non censurabile in sede di legittimità — in considerazione non solo delle modalità della violazione, che aveva comportato l'avulsione completa del sigillo, ma anche del non modesto valore del bene assicurato dall'apposizione del sigillo: elementi ritenuti, in maniera non manifestamente illogica, ostativi alla qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità"; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.