Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7634/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction for mere factual complaints and unreasoned interpretation of intercepted conversations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7634/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and fines. The appellant argued that the lower court erred in attributing drug possession to him and in interpreting an intercepted conversation, but the Court found these to be mere factual complaints lacking specific legal criticism. The Court ruled that the lower court's reasoning regarding the intercepted dialogue and the appellant's contacts with the supplier was logical and not manifestly unreasonable, thus falling outside the scope of appellate review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or interpretations of intercepted language that are logically sound and supported by experience are inadmissible as they constitute matters of fact reserved to the trial judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug possession conviction intercepted conversations factual complaints appellate review limits inadmissible appeal imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar
per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv.
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli
263715-01, e Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO MICHELE nato a CERIGNOLA il 05/02/1977 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Russo Michele, condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi di ricorso, deduce, nel primo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla riferibilità a lui dell'acquisto (rei—p-re-C-LI-PS-0A della droga, e, nel secondo, il vizio di motivazione, con riguardo al significato attribuito alla conversazione intercettata n. 9368 del 16 aprile 2009, ritenuta indicativa del diretto coinvolgimento del medesimo nei fatti contestati;

Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale e congruo perché il ricorrente sia da ritenere acquirente delle 1.000 pasticche di piperonale sequestrate nella vettura del fratello (l'imputato ha avuto ripetuti contatti con il fornitore sia in data 8 aprile 2009, recandosi poi dalla Puglia in Campania per ricevere una bustina di plastica, sia il 16 aprile 2009, concordando quantità e modalità della cessione, poi perfezionata il giorno seguente con la consegna dal fornitore al fratello delle pastiche poi sequestrate dalla polizia giudiziaria);

Osservato che il secondo motivo espone censure manifestamente infondate, in quanto:

a) secondo l'insegnamento assolutamente consolidato della giurisprudenza, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01, e Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337- 01);

b) la sentenza impugnata offre una spiegazione non manifestamente irragionevole della conversazione intercettata n. 9368 del 16 aprile 2009, anche alla luce dei pregressi contatti tra il ricorrente ed il fornitore; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il