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Ordinanza — n. 7633/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug trafficking conviction for mere factual complaints and lack of critical analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7633/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Salvatore Galdi and Luigi Novaca inadmissible, ruling that the arguments constituted mere factual complaints rather than legal challenges. The court found the lower court's factual assessment regarding the drug trafficking operation and the denial of mitigating circumstances to be logically sound and free from error. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or lack of critical analysis of the lower court's reasoning are inadmissible in the jurisdictional phase.

Parole chiave

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inadmissible appeals mere factual complaints drug trafficking conviction lack of critical analysis procedural costs Cassa delle ammende legittimità phase possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
281590), sia alle concrete dimensioni del traffico di droga gestito dagli imputati, tale da non consentire una riduzione della pena; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo del ricorso di Luigi Novaca e il primo motivo del ricorso di Salvatore Galdi, che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
281590), sia alle concrete dimensioni del traffico di droga gestito dagli imputati, tale da non consentire una riduzione della pena; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALDI SALVATORE nato a NAPOLI il 28/05/1977 NOVACA LUIGI nato a NAPOLI il 12/07/1980 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso promosso nell'interesse di Luigi Novaca, che deduce il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità con riferimento alla droga rinvenuta a Napoli, in via Vico Pace n. 5, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro meramente riproduttive di censure che la sentenza impugnata ha rigettato con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - avendo la Corte di merito ribadito l'affermazione della penale responsabilità in quanto il Novaca è stato visto fare la spola tra il vano in questione e l'unità immobiliare sita al civico n. 3, ove era situata la centrale di spaccio gestita insieme al Galdi, da ciò desumendo, in maniera certamente non implausibile sul piano logico, che il vano posto al civico n. 5 costituiva il deposito dello stupefacente, anche considerando la rilevante sproporzione tra la quantità di droga pronta per la cessione e l'ingente somma di denaro di cui disponevano gli imputati (cfr. p. 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo del ricorso di Luigi Novaca e il primo motivo del ricorso di Salvatore Galdi, che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sono inammissibili perché fattuali e non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici, ha correttamente escluso l'invocata derubricazione sulla base dell'ingente quantitativo di droga sequestrata, della non trascurabile somma di denaro parimenti sequestrata nonché delle modalità di esercizio dell'attività di spaccio, attuata avvalendosi di vedette e all'interno di uno stabile presidiato da una sistema di videocamere a circuito chiuso; rilevato che il terzo motivo del ricorso di Luigi Novaca e il secondo motivo del ricorso di Salvatore Galdi, che denunciano il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili, in quanto la Corte di merito ha logicamente giustificato tale diniego, in relazione sia all'assenza dei presupposti per una mitigazione della pena - elementi peraltro nemmeno allegati dal ricorrente -, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), sia alle concrete dimensioni del traffico di droga gestito dagli imputati, tale da non consentire una riduzione della pena; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom