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Ordinanza — n. 7632/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug trafficking conviction for procedural inadmissibility and excessive penalty claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7632/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Ercole inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had convicted Ercole of professional cocaine trafficking based on evidence of 229 doses, packaging materials, and financial records, while rejecting his claim of recidivism due to a history of theft and other crimes. The appellate court's detailed factual findings and assessment of the defendant's negative personality rendered the appeal's arguments on legal violation and excessive sentencing without merit.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: An appeal challenging a criminal conviction for drug trafficking is inadmissible when the lower court has thoroughly substantiated the elements of the crime and the defendant's recidivism through comprehensive factual and motivational reasoning.

Parole chiave

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drug trafficking conviction professional drug dealer recidivism assessment excessive penalty claim procedural inadmissibility Corte di Cassazione criminal appeal dismissal traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERCOLE ANTONIO ( CUI 02P7464 ) nato a NAPOLI il 25/11/1984 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 40761/23 Rilevato che Antonio Ercole (CUI 02P7464) è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputato con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in merito all'accertamento di responsabilità ritenendo la sussistenza dei presupposti dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e con il secondo motivo il vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva e per l'eccessività della pena;

Rilevato che il primo motivo è fattuale e rivalutativo: i Giudici di merito hanno accertato con motivazione dettagliata e scrupolosa che l'imputato disponeva di cocaina pari a 229 dosi, di materiale da confezionamento, della somma di euro 6.500, di appunti e conteggi e di telecamere, e che quindi ricorrevano le condizioni per l'esercizio professionale dello spaccio di cocaina; Rilevato che il secondo motivo è del pari inconsistente, perché la Corte territoriale ha ricordato i numerosi precedenti penali, per furto, rapina, reati in materia di stupefacenti, ricettazione ed evasione, donde la negativa personalità del prevenuto;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden