Cassation appeal against plea-bargain sentence dismissed for filing outside statutory exceptions under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Enrico Ventola inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Ventola challenged a sentence based on a plea agreement, alleging violations of the Code of Criminal Procedure regarding legal reasoning and motivation. The court ruled that the appeal was filed outside the specific exceptions permitted by Article 448, Paragraph 2-bis, which limit challenges to plea-bargain sentences to issues regarding the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, or legality of the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. The Court of Cassation holds that appeals against sentences issued pursuant to Article 444 of the Code of Criminal Procedure are inadmissible unless they fall within the strictly defined exceptions regarding the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTOLA ENRICO nato a NAPOLI il 04/01/2005 avverso la sentenza del 06/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Enrico Ventola, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile ,, proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.