Italian court dismisses appeal on sentencing grounds for lack of specific reasoning and procedural error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific reasoning regarding the base sentence reduction. The appellant argued the lower court erred in excluding the continuation penalty increase, but the court found the grounds generic and insufficient to justify a milder punishment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal based on a defect of reasoning is inadmissible if the lower court's decision is not arbitrary and the appellant fails to provide specific elements demonstrating how the reasoning led to a different outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO ARNOLFO nato a GIOIA TAURO il 10/06/1982 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di Arnolfo D'Agostino, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena base, è inammissibile in quanto la Corte territoriale ha ridotto la pena inflitta, escludendo l'aumento per la continuazione, evidentemente discostandosi, sia pure leggermente, dal minimo edittale valutando la pluralità di condotte e i numerosi precedenti penali di cui è gravato l'imputato (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), dovendosi evidenziare, inoltre, la genericità del motivo, che non indica alcun elemento che, ove considerato, avrebbe condotto alla determinazione di un trattamento punitivo ancora più mite; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.