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Ordinanza — n. 7627/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism as mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7627/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Radhouan Oudhini inadmissible for being composed solely of factual complaints rather than legal arguments. The court found the lower court's assessment of his repeated specific crimes and enhanced social danger to be logically sound and not manifestly illogical. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.: An appeal consisting merely of factual complaints, which reproduce grievances already rejected by the territorial court based on a non-manifestly illogical evaluation of the facts, is inadmissible in proceedings on legality.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal on Legality Recidivism Assessment Factual Complaints Inadmissible Appeal Social Danger Cassa delle Ammende reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUDHINI RADHOUAN nato il 01/08/1980 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di Radhouan Oudhini, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di censure che la Corte territoriale ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - in considerazione della "interminabile serie di precedenti per reati specifici" (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), alternati a gravi reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di armi, sicché il nuovo delitto è stato ritenuto, in maniera non implausibile sul piano logico, indicativo di una accresciuta pericolosità sociale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.