Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of factual elements regarding non-punishment causes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Shkoza Artur inadmissible because it failed to provide specific factual elements required to verify causes of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a review of non-punishment grounds but submitted only general complaints without detailing the necessary facts. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the requisite specificity to proceed, resulting in dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: An appeal alleging violation of law regarding causes of non-punishment is inadmissible if the complaint fails to specify the factual elements necessary to trigger the required judicial verification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHKOZA ARTUR nato il 06/04/1977 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI_dato -avviso-alle-parti; k udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Shkoza Artur, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena ritenuta di giustizia, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata verifica della assenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;
Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché non contiene alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente