Italian Court dismisses appeal claiming monetary fines lack substitution measures and pre-paid amounts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Luciano Nuccio inadmissible regarding challenges to monetary fines and pre-paid amounts. The appellant argued that substitution measures were not provided for pecuniary penalties and that pre-paid sums were not calculated correctly under updated laws. The court rejected these claims, stating that monetary fines do not convert into substitution measures and that assessing pre-paid amounts falls within the execution judge's prerogatives.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant claims non-provision of substitution measures for pecuniary fines or incorrect calculation of pre-paid amounts, as such matters do not constitute grounds for cassation review.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCCIO LUCIANO nato a TARANTO il 05/01/1994 avverso la sentenza del 20/09/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTO Ldatii-avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 40642/23 Rilevato che a Luciano Nuccio sono state applicate le pene di legge su concorde richiesta delle parti per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputato con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito agli art. 125 e 53 e ss I. n. 689 del 1981 come novellati dal d.lgs. n. 152 del 2022; in particolare, lamenta che non era stata prevista la misura sostitutiva anche per la pena pecuniaria e non era stato calcolato il pre-sofferto;
Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato: la pena pecuniaria non si converte né si sostituisce mentre l'apprezzamento del presofferto rientra nelle prerogative del giudice dell'esecuzione; Rilevato in ogni caso che il Tribunale ha recepito il patto proposto ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e che le deduzioni articolate non attengono all'illegalità della pena; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente