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Ordinanza — n. 7623/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific factual allegations regarding non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7623/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific factual elements required to verify non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's complaints were deemed generic and did not align with the catalog of admissible grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund due to professional negligence.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: An appeal alleging a defect in reasoning regarding non-punishment grounds is inadmissible if the appellant fails to specify the factual elements that would necessitate such a verification.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-punishment grounds defect in reasoning specific factual allegations procedural negligence Code of Criminal Procedure Italian criminal law traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
pen., e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Artt. 81 cpv. cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
per i reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GENNARO nato a NAPOLI il 22/05/1995 avverso la sentenza del 12/01/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIttatzravvi.ee-alle_parLti; udita la relazione svolta da Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Russo Gennaro, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;

Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente