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Ordinanza — n. 7620/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints lacking specific legal criticism of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7620/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Epure Alexandru Ion inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that evidence regarding his possession of cocaine was equivocal, but the court found his complaints were merely factual grievances rather than specific legal challenges. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was sufficient and the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility in a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals in cassation must contain specific legal criticism of the lower court's reasoning; mere factual complaints or requests for re-evaluation of evidence without identifying specific errors render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal cassation review factual complaints drug possession specific legal criticism imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EPURE ALEXANDRU ION nato il 24/06/1989 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Epure Alexandru Ion, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla affermazione della sua responsabilità, denunciando l'equivocità degli indizi utilizzati per affermare la disponibilità, da parte sua, della cocaina sequestrata;

Considerato che il precisato motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la Corte d'appello ha spiegato in modo puntuale e congruo perché deve ritenersi che la cocaina sequestrata fosse nella disponibilità dell'imputato (l'uomo è stato visto sostare per due ore in una piazza di spaccio, «a più riprese» infilare le mani all'interno di un'apertura, dove poi è stata trovata la droga dai Carabinieri, sfilare una bustina trasparente ed estrarre «qualcosa», allontanarsi e fare ritorno in quel luogo dopo breve periodo; in occasione di un ulteriore prelievo presso l'apertura, i militari sono intervenuti ed hanno controllato l'imputato ed un avventore, il quale ha dichiarato di essersi recato sul posto per acquistare 5 dosi di cocaina al prezzo di 100,00 euro, e di aver tenuto tale somma in mano mentre parlava con l'imputato);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid