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Ordinanza — n. 7619/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7619/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the joint appeals filed by Manuel Giordano and Alessandra Carbone inadmissible. The appellants argued for a review of the lower court's decision based on alleged defects in reasoning and legal violations. The court rejected these claims because the submissions were entirely generic and failed to provide any specific argumentation critically engaging with the contested judgment's motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals that are totally generic and devoid of any argumentative apparatus comparing the contested decision are inadmissible, resulting in the condemnation of the appellants to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic submissions lack of argumentation procedural costs Cassa delle ammende vizio di motivazione violazione di legge risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIORDANO MANUEL nato a ROMA il 01/05/1999 CARBONE ALESSANDRA nato a ROMA il 20/01/1972 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso congiuntamente presentato nell'interesse di Manuel Giordano e di Alessandra Carbone, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge, è inammissibile perché totalmente generico, essendo sfornito di qualsivoglia apparato argomentativo che si confronti criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.