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Ordinanza — n. 7618/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of additional sentencing justification below statutory minimum.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7618/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sebastiano De Luca inadmissible regarding the violation of law concerning the sentence. The appellant challenged an eight-month detention term imposed under the summary procedure for drug offenses, arguing a legal error in sentencing. The court ruled that no further justification is required when the penalty falls below the medium statutory range, citing established case law, and thus rejected the claim.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: When a sentence is below the medium statutory range, no additional justification beyond the reference to Art. 133 cod. pen. is required, rendering appeals based on sentencing violations inadmissible.

Parole chiave

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summary procedure sentencing statutory minimum penalty inadmissible cassation appeal drug offenses detention additional sentencing justification commisurazione della pena per stupefacenti sanzioni penali dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è necessaria una motivazione della pena ulteriore rispetto al riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen., allorché si è al di sotto del medio edittale (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
276288-01; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 133 cod. pen
Rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è necessaria una motivazione della pena ulteriore rispetto al riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen., allorché si è al di sotto del medio edittale (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
276288-01; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01
pen., allorché si è al di sotto del medio edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA SEBASTIANO nato a FROSINONE il 20/03/1967 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 40547/23 Rilevato che Sebastiano De Luca è stato condannato con l'abbreviato alle pene di legge per violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che Ilmputato ricorre per cassazione sulla base di un solo motivo e cioè per violazione di legge sulla pena; Rilevato che la motivazione sulla pena è corretta, perché il Giudice in primo grado è partito da una pena detentiva base di anni 1 di reclusione, tenuto conto delle diverse tipologie di stupefacente e delle diverse quantità, e che la Corte territoriale ha corretto la riduzione per l'abbreviato pervenendo alla pena detentiva di mesi 8 di reclusione;

Rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è necessaria una motivazione della pena ulteriore rispetto al riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen., allorché si è al di sotto del medio edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Co 'si Here estensore qij Il Presidente