Criminal appeal dismissed for lack of motivation; court rejected claim that evidence was based on mere intuition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the criminal appeal inadmissible because the lower court's finding of responsibility was based on direct observation rather than mere intuition. The appellant argued that the Carabinieri only had an 'intuition' without seeing the drug transfer, but the appellate court confirmed they witnessed the defendant handling cocaine. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's decision is not motivated, specifically when the court correctly identifies that the factual basis for responsibility was direct observation rather than mere intuition.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIONE MANUEL nato a ROMA il 14/06/1990 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; v RG 40542/23 Rilevato che Manuel Maione è stato condannato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputato con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità perché gli operanti avevano solo "intuito", ma non avevano visto la cessione;
Rilevato che la deduzione è fattuale e rivalutativa: i Giudici di merito hanno accertato che il Maione era stato visto dai Carabinieri mentre armeggiava tra le sterpaglie per prelevare, dal barattolino di plastica, l'involucro poi ceduto all'acquirente e poi riporre il barattolino, ancora contenente altra sostanza stupefacente, del tipo cocaina, tra le sterpaglie; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consi liereiestensore Il Presidente