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Ordinanza — n. 7616/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints lack specific legal criticism required for admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7616/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting all three grounds raised by the convicted defendant. The appellant argued for a discrepancy between charges and sentencing, specific recidivism issues, and maximum mitigation, but the court found these to be mere factual complaints lacking specific legal criticism. Consequently, the court ruled that the lower court correctly addressed these points with proper legal arguments, rendering the appeal inadmissible under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must contain specific legal criticism; mere factual complaints reproducing arguments already examined by the trial court are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
admissibility requirements specific legal criticism factual complaints appeal procedure Cassazione Rome recidivism assessment mitigation application gravità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALA VALENTINO nato a ROMA il 01/03/1965 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Valà Valentino, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando tre motivi di ricorso, deduce, nel primo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al difetto di correlazione tra accusa e sentenza in relazione al giudizio di primo grado (a fronte di una imputazione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il Tribunale avrebbe pronunciato condanna per il reato di cui ai commi 1 e 4 del medesimo art. 73), nel secondo, il vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica infraquinquennale, e, nel terzo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche nella misura massima consentita;

Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, e comunque manifestamente infondate, posto che, come precisato dalla sentenza impugnata, l'imputazione aveva ad oggetto il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e la condanna, anche in primo grado, ha avuto ad oggetto il medesimo reato Osservato che il secondo motivo espone anch'esso censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, e comunque manifestamente infondate, in quanto la Corte d'appello ha spiegato perché il reato in esame (cessione di cocaina e detenzione di cocaina e marijuana), stante il precedente nel quinquennio per analoghi fatti, sia espressivo di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità;

Reputato che il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha applicato la riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche nella misura massima consentita di un terzo e con giudizio di prevalenza sulla recidiva (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore D E POSIT:\ Il President