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Ordinanza — n. 7615/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of positive evidence and no cooperation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7615/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court correctly rejected the request for generic mitigating circumstances because the appellant failed to provide positive evidence of a collaborative attitude, as she never submitted the required documentation. The court emphasized that such leniency is not a right but depends on demonstrable positive factors, which were absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassazione holds that generic mitigating circumstances require positive evidence of a collaborative attitude, and their absence justifies the denial of leniency without constituting a violation of law.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances collaborative attitude positive evidence requirement inadmissible appeal court costs and fine circostanze attenuanti documenti mancanti allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
9 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
9 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, De Crescenzo, Rv. 281590
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARTIOLI TIZIANA nato a ANGERA il 01/06/1968 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di Tiziana Artioli, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, escluso i presupposti per una mitigazione della pena, stante l'assenza di elementi all'uopo valutabili, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), non avendo la Corte di merito, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, ravvisato alcun contegno collaborativo, posto che l'imputata non ha mai depositato la documentazione richiesta dagli operanti (cfr. p. 9 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.