Italian Court dismisses appeals for drug possession as mere factual complaints lacking legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Giovanni Cherubini and Genci Balliu inadmissible. Both defendants argued against the denial of suspended sentence and the qualification of their drug possession, but the court found their submissions to be mere factual complaints without specific legal criticism. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible when they consist solely of factual complaints reproducing arguments already examined by the trial court without specific legal criticism or identification of specific procedural errors.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHERUBINI GIOVANNI nato a MONTEROTONDO il 02/12/1969 BALLIU GENCI nato il 30/04/1998 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; 1-11 Rilevato che Cherubini Giovanni e Balliu Genci, condannati entrambi per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in concorso tra loro, articolando ciascuno due motivi di ricorso, deducono:
a) Cherubini, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla illiceità della detenzione della droga, e, con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena;
b) Balliu, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., e, con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, relativamente alla mancata riqualificazione del fatto in termini di favoreggiamento personale (le censure sono ulteriormente sviluppate in una memoria); Considerato che il primo motivo del ricorso di Giovanni Cherubini espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha evidenziato precisi e congrui elementi di fatto (la droga era detenuta a casa di Giovanni Cherubini, unitamente ad un bilancino di precisione e ad altro materiale utile per confezionamento delle dosi; i quantitativi sequestrati avrebbero consentito di ricavare 2 dosi medie singole di cannabis e 15 dosi medie singole di cocaina; altra droga è stata gettata via nello scarico del water);
Osservato che il secondo motivo di Giovanni Cherubini espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché la richiesta di concessione della sospensione condizionale non risulta formulata in appello; Considerato che il primo motivo del ricorso di Genci Balliu espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, e comunque manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata ha indicato elementi indicativi di una non modesta gravità del fatto, quali la pluralità delle sostanze detenute e la condotta dell'imputato (lo stesso, all'atto del controllo della polizia giudiziaria, con uno scatto repentino, si é allontanato dalla stanza in cui si trovava, si è recato in altra stanza, ha recuperato la droga e l'ha gettata nel water per impedirne il sequestro);
Osservato che il secondo motivo del ricorso di Genci Balliu espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, e comunque manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata, come già quella di primo grado, ha puntualmente spiegato perché deve ritenersi configurabile il concorso nel reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e non il reato di favoreggiamento personale (l'imputato, all'atto del controllo della polizia giudiziaria, con uno scatto repentino, si è allontanato dalla stanza in cui si trovava, si è recato in altra stanza, ha recuperato la droga e l'ha gettata nel water per impedirne il sequestro, così dimostrando di ben conoscere dove fosse custodita la droga e, quindi, di averne un'autonoma disponibilità);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere