Italian Supreme Court dismisses appeal on drug trafficking conviction for mere factual complaints and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different crime classification and sentencing based on mitigating circumstances, but the lower court's factual findings regarding drug intent and quantity were deemed non-censurable. The court rejected these arguments as mere complaints lacking legal merit and not subject to review at the appellate stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on mere factual complaints or arguments not supported by positive elements for mitigating circumstances are inadmissible as they do not constitute a violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAW HAMETH nato il 24/12/1968 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso promosso nell'interesse di Hameth Diaw, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro meramente riproduttive di censure che la sentenza impugnata ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - avendo la Corte di merito ribadito la destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato sulla base delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di udienza di convalida, secondo cui ,91/era sua intenzione vendere detta sostanza (cfr. p. 4 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. quanto all'avvenuta utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputato alla p.g. in sede di arresto è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito ha utilizzato le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di udienza di convalida; considerato che il terzo motivo, che deduce il vizio di motivazione di ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con un percorso argomentativo immune da profili di illogicità manifesta, ha escluso la qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità" per l'entità non trascurabile di principio attivo contenuto in oltre 100 gr. di hashish; ritenuto che il quarto motivo, che eccepisce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogico - che quindi si sottrae al sindacato di legittimità - per un verso, ha ribadito la congruità della pena, inflitta in misura di poco superiore al minimo edittale, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e, per altro verso, ha evidenziato l'assenza dei presupposti per una mitigazione della pena - elementi peraltro nemmeno allegati dal ricorrente -, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9