Italian Court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints lacking legal critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Moschella Andrea Giuseppe inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances regarding a cannabis cultivation case involving 58 plants and 621 doses. The court rejected the arguments as mere factual complaints that were already adequately examined and dismissed by the lower court without specific legal criticism in the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must contain specific legal critiques; mere factual complaints reproducing arguments already examined by the lower court are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCHELLA ANDREA GIUSEPPE nato a CATANIA il 12/06/1986 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; /11( Rilevato che Moschella Andrea Giuseppe, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena;
Considerato che il precisato motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, e comunque censure manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché ha negato le circostanze attenuanti generiche, in particolare rappresentando che la coltivazione di cannabis aveva ad oggetto 58 piante, dalle quali, già al momento della perquisizione, potevano ricavarsi ben 621 dosi medie singole;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente