Ordinanza — n. 7609/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE ME0 TERESA nato a BARI il 22/03/1970 GHERASIM MIHAI nato il 16/10/1979 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 40458/23 Rilevato che Teresa De Meo è stata condannata alle pene di legge per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e Mihai Gherasim alle pene di legge per il reato dell'art. 8 e dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che entrambi lamentano con separati ricorsi la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e in merito alla pena irrogata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7609/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE ME0 TERESA nato a BARI il 22/03/1970 GHERASIM MIHAI nato il 16/10/1979 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 40458/23 Rilevato che Teresa De Meo è stata condannata alle pene di legge per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e Mihai Gherasim alle pene di legge per il reato dell'art. 8 e dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che entrambi lamentano con separati ricorsi la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e in merito alla pena irrogata;
Rilevato che la motivazione sulla pena è congrua rispetto ai criteri dell'art. 133 cod. pen., perché la De Meo è stata condannata con la continuazione ad anni 1 e mesi 10 di reclusione, mentre il Gherasim è stato condannato con la continuazione ad anni 1 e mesi 8 di reclusione, in entrambi i casi, a pene inferiori al medio edittale (si veda Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01 che esclude l'obbligo di motivazione ulteriore rispetto ai criteri dell'art. 133 cod. pen. quando la pena sia inferiore al medio edittale); Rilevato che il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato con motivazione logica e razionale per il fatto che gli imputati non avevano collaborato né mostrato segni di resipiscenza, né avevano operato per riparare il danno, ma avevano, per contro, mostrato di voler frodare il fisco con più modalità e per più annualità;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid