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Ordinanza — n. 7607/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7607/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7607/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELANDRI PIERINO nato a CASSANO ALLO IONIO il 07/06/1972 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di Pierino Melandri, che deduce la violazione di legge, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro meramente riproduttive di censure che la sentenza impugnata ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - avendo la Corte di merito ribadito la fittizietà delle operazioni indicate in fattura evidenziando che l'impresa individuale del ricorrente, pur non essendo dotata di una struttura organizzativa anche minima (non di disponendo né di mezzi, né di lavoratori), aveva eseguito lavori edilizi presso le imprese destinatarie delle fatture per importi rilevanti e senza nemmeno stipulare contratti di appalto (cfr. p. 4 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7607/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.

Parole chiave

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fatture fittizie ricorso per inadempienza pena pecuniaria non riscuotibile documenti mancanti prestazioni indebitamente riscosse ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
4 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELANDRI PIERINO nato a CASSANO ALLO IONIO il 07/06/1972 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di Pierino Melandri, che deduce la violazione di legge, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro meramente riproduttive di censure che la sentenza impugnata ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - avendo la Corte di merito ribadito la fittizietà delle operazioni indicate in fattura evidenziando che l'impresa individuale del ricorrente, pur non essendo dotata di una struttura organizzativa anche minima (non di disponendo né di mezzi, né di lavoratori), aveva eseguito lavori edilizi presso le imprese destinatarie delle fatture per importi rilevanti e senza nemmeno stipulare contratti di appalto (cfr. p. 4 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.