Ordinanza — n. 7604/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIVITERA MICHELANGELO nato a PESCIA il 31/07/1995 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di Michelangelo Privitera, che deduce il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza del Tribunale di Pistoia del 22 marzo 2022, è inammissibile in quanto la richiesta non era stata devoluta con l'atto di appello, sicché essa non può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7604/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIVITERA MICHELANGELO nato a PESCIA il 31/07/1995 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di Michelangelo Privitera, che deduce il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza del Tribunale di Pistoia del 22 marzo 2022, è inammissibile in quanto la richiesta non era stata devoluta con l'atto di appello, sicché essa non può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.